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Bonus mobili 2021

Bonus Mobili 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il bonus mobili, ovvero la detrazione Irpef al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e ha innalzato il tetto di spesa da € 10.000 a € 16.000.
L’Agenzia delle Entrate aveva comunque già previsto che anche la casa comprata col c.d. Sismabonus acquisti si arreda col bonus mobili, con ciò estendendo tale agevolazione oltre gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati dal Legislatore.
Vediamo quindi di ripercorrere i tratti salienti di tale beneficio fiscale alla luce degli elementi normativi e di prassi di cui
ad oggi si dispone.

La Manovra 2021 ha confermato e potenziato il credito di imposta per il bonus mobili: fino al 31 dicembre
2021, dunque, si potrà usufruire della detrazione al 50%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga) con un tetto di spesa che passa da € 10.000 a € 16.000.
La richiesta per il nuovo bonus può essere avanzata solo da chi realizza un intervento iniziato non prima del 1°
gennaio 2020.

Art. 16, comma 2 del D.L. 63/2013 così come integrato dall’art. 1, comma 58, lett. b), punto 2) della Finanziaria 2021
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2020, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI PER IL QUALE SPETTA IL BONUS
Come si è visto, l’art. 16, comma 2, D.L. 63/2013 prevede che il bonus mobili sia riconosciuto “limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio” sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad Interpello 23 novembre 2020, n. 558 relativo a un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio in chiave antisismica, ha previsto che il bonus mobili sia riconosciuto anche agli acquirenti delle unità antisismiche che usufruiscono appunto del c.d. “Sisma bonus acquisti”.
Nella Risposta n. 558/2020, l’Agenzia delle Entrate ha in realtà richiamato quanto aveva precedentemente affermato nella Risposta ad Interpello 2 novembre 2020, n. 515, nella quale aveva appunto dichiarato che chi usufruisce
del Sisma bonus per l’acquisto di un immobile antisismico ha diritto anche al bonus mobili.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per es., guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione. 

A CHI SPETTA LA DETRAZIONE
La detrazione per le spese di acquisto di immobili ed elettrodomestici spetta unicamente al contribuente che ha
sostenuto anche le spese per intervenire sull’immobile (o per acquistare l’immobile demolito e ricostruito da
un’impresa di costruzioni).
Ciò significa che la detrazione non spetta:
1. se le spese per intervenire sull’immobile sono state sostenute da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro
coniuge.  Ad avviso dell’Agenzia, infatti, in questo caso il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non
spetta a nessuno dei due;
2. all’acquirente dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
La detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, non si trasferisce all’acquirente dell’immobile anche nel caso di trasferimento all’acquirente stesso delle restanti rate della detrazione di recupero del patrimonio edilizio.
In tal caso il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus;
3. all’erede (che pure conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile) in ipotesi di decesso del
contribuente che ha sostenuto le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: le quote non ancora
fruite, in tutto o in parte, non possono essere portate in detrazione.

COME OTTENERE IL BONUS
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi
persone fisiche).

ACQUISTI COPERTI DALLA DETRAZIONE
Per quanto riguarda i mobili nuovi:
- la detrazione spetta per l’acquisto di : letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione
- la detrazione non spetta, invece, per l’acquisto di : porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e
tendaggi, altri complementi di arredo.
Per quanto riguarda i nuovi elettrodomestici, la detrazione spetta per l’acquisto di quelli con classe energetica
non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica. 
L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio → frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

MISURA DELLA DETRAZIONE
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, va calcolata su un importo massimo di spesa di € 16.000, riferito,  complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. 

MODALITA' DI PAGAMENTO
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento
da parte della finanziaria.
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con:
bonifico bancario o postale.

DOCUMENTI DA CONSERVARE
I documenti da conservare per vedersi riconosciuta l’agevolazione sono:
- ricevuta del bonifico;
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti effettuati mediante carta di credito o di debito);
- documentazione di addebito sul conto corrente;
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

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